CODICE DI REGOLAMENTAZIONE
CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’AIC e l’A.I.A.C. per “Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017;
Visto l’art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;
è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.
Art. 1
Definizione
L’“istituto del gradimento” (di seguito: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva VIS PESARO DAL 1898 SRL di allontanare dall’impianto, non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l’efficacia temporaneamente o definitivamente.
Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.
Art.2
Condotte rilevanti
Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, anche se poste in essere al di fuori dell’impianto sportivo.
È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.
A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza istighino alla violenza in ogni sua espressione.
Sono altresì colpite tutte quelle azioni volte a denigrare o offendere in maniere plateale, persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la società sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e gli steward presenti all’interno dell’impianto ove si svolge l’evento calcistico, che comportino 2 penalizzazioni amministrative per la società sportiva, o che arrechino danno agli interessi e all’immagine della stessa.
Art.3
Condizioni
L’istituto del gradimento e il conseguente provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
È ammessa la cessione del titolo a terzi, ai termini e condizioni indicati dalla società sportiva ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un’altra condotta rilevante, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.
Art.4
Pubblicità
Il presente codice deve essere pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della società sportiva, nonché, presso i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla società sportiva.
Art.5
Fonti
La Società Sportiva può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:
– le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, del settore Supporter Liaison Officer o di altro personale del club responsabile della sicurezza per conto della società sportiva;
– le immagini dell’impianto di video sorveglianza;
– le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
– le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.
Art.6
Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:
• il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
• la tipologia di bene giuridico “aggredito”;
• il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
• il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno della Società Sportiva ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero pentimento da parte dell’interessato;
• il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.
I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.
Art.7
Durata dei provvedimenti
La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all’art.6.
Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.
Nei casi di particolare tenuità, la società sportiva può decidere di non applicare alcun provvedimento inibitorio e di inviare una lettera di richiamo/diffida al rispetto del presente codice e del Regolamento uso impianto.
Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.
Art.8
Procedure
La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all’emissione del titolo) ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti).
Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni” per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
In caso di silenzio, lo stesso è da intendersi quale rigetto dell’istanza.
Art.9
Minori
È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Art.10
Rapporti con altri procedimenti
L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.